Competenze
Nellāordinamento italiano il Messo comunale ĆØ impiegato rispettivamente dal comuneĀ e incaricato di provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione allāalbo pretorio, degli atti dellāamministrazione di appartenenza. Il messo comunale puĆ² inoltre notificare gli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta allāamministrazione cui appartiene.
Il messo provvede alla notificazione dellāatto consegnando una copia dello stesso al suo destinatario ed apponendo sulla copia consegnata e sullāoriginale unāattestazione, da lui sottoscritta, dalla quale risultano la data della notificazione e il nome della persona alla quale lāatto ĆØ stato consegnato (relata di notifica). PuĆ² effettuare la notificazione anche a mezzo del servizio postale, spedendo lāatto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dellāart. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, le pubbliche amministrazioni possono richiedere la notificazione dei propri atti da parte del messo comunale ove non possano avvalersi utilmente del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge. In tal caso devono versare al comune un corrispettivo pari alle spese di spedizione piĆ¹ una somma stabilita con decreto dei Ministri dellāinterno e dellāeconomia e finanze.