Competenze
Nominativo di riferimento: Gianluca Maestrini
Responsabile del Tributo: Angelo Bozza
Orari:
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Chiuso il lunedì
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 030/7750750 int.4
indirizzo mail: tributi@comune.cazzago.bs.it
Imposta Municipale Propria – IMU anno 2024 –
La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1, commi 739 – 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
LA NUOVA IMU. TRA NOVITA’ E CONFERME
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità.
L’abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014.
Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l’attività.
Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
In caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Non è più assimilata all’abitazione principale la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:
-i fabbricati di interesse storico o artistico;
-i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
-le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
I fabbricati rurali strumentali tornano a essere soggetti a IMU.
I beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati sono stati esenti IMU fino al 2019, per il 2020 e 2021 erano tenuti al versamento dell’imposta e sono tornati esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Confermata anche l’agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell’imposta al 75%.
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta..
Una importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.
SU CHE COSA SI PAGA?
L’IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:
a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Le pertinenze sono le unità immobiliari destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (o immobili assimilati), classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse).
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
-la casa coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questi casi il soggetto passivo è il coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà.
-l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata.
-l’unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, o regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari.
CHI PAGA?
E’ obbligato al pagamento dell’IMU chi possiede l’immobile a titolo di proprietà oppure quale titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA?
L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota, ed applicando le eventuali detrazioni.
L’importo dovuto deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) ed ai mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno). Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso sulla base delle aliquote e più precisamente:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,40 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.
Detrazione per Abitazione principale – € 200,00
Da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata ai mesi per i quali si verifica tale destinazione ed ai mesi di possesso, e deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi residenti nell’appartamento (indipendentemente dalle percentuali di possesso).
COME SI PAGA?
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato autonomamente da ogni contribuente, utilizzando il modello F24. I codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:
Codice Catastale
C408 – Comune di Cazzago San Martino
– abitazione principale e relative pertinenze – 3912
– immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – 3925
– ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento del Comune – 3930
– aree fabbricabili – 3916
– altri fabbricati – 3918
– terreni agricoli – 3914
– fabbricati rurali ad uso strumentale– 3913
L’importo totale dovuto deve essere arrotondato all’Euro inferiore o superiore (€ 0,50 = Euro superiore).
Si precisa che, se l’importo annuo da versare è inferiore ad € 10,00 l’imposta non è dovuta. (es: acconto € 6,00 ; saldo € 5,00 il versamento è dovuto).
Si ricorda che per sua natura l’IMU è imposta con obbligo di denuncia, autoliquidazione e versamento da parte del contribuente che rimane, comunque, l’unico responsabile degli esatti adempimenti.
QUANDO SI PAGA?
L’imposta deve essere versata in due rate con scadenza 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).
L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Calcolo imposta e stampa dell’F24 previo APPUNTAMENTO
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